di Sara Seganti

I passeggeri dei cieli possono tirare un sospiro di sollievo. Servono doti particolari per districarsi nella fitta giungla dell’acquisto in rete dei biglietti aerei: prezzi mutanti, offerte introvabili, informazioni zoppe e prevedibili balzelli aggiunti sempre verso la fine della transazione. Se è vero che volare costa meno del passato, anche per via del rivoluzionario ingresso nel mercato delle compagnie low-cost, è altrettanto vero che solo gli iniziati hanno davvero accesso a tutte le informazioni necessarie ad acquistare un biglietto in rete, senza cadere nei tranelli di cui è disseminato il percorso.

Questo sembra voler dire il provvedimento, con il quale l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cui ci si riferisce genericamente come Antitrust) ha appena sanzionato Ryanair, la più importante compagnia aerea low-cost, con una multa da 500 mila euro per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.

Ma non solo Ryanair è stata oggetto di indagine, sono mesi che l’Agcm dimostra particolare interesse per la trasparenza nel trasporto aereo. Multe ad Alitalia (105.000 euro), Blu express (75.000 euro), Air Italy (55.000 euro), Germanwings (50.000 euro), Wizz Air (55.000 euro) e Easyjet (120.000 euro), per un totale complessivo paro a quasi un milione di euro, sono gli ultimi provvedimenti a tutela del diritto all’informazione dei consumatori dei cieli.

Questa stretta sulla vigilanza avviene in seguito alle numerose segnalazioni dei consumatori e delle associazioni dalle quali è partita l’indagine riguardo “l’ingannevolezza, la scarsa trasparenza, l’inadeguatezza e, in alcuni casi, addirittura la carenza di informazioni relative ai prezzi dei biglietti, che vengono presentati al mercato senza indicare alcuni costi che vengono successivamente aggiunti al momento del pagamento con carta di credito pur essendo prevedibili ed inevitabili”.

L’Autorità Antitrust ha deciso di riconoscere come pratiche commerciali scorrette i messaggi pubblicitari di Ryanair che promettono offerte di difficile reperimento, così come la mancata indicazione della tariffa dei costi aggiuntivi (e per niente facoltativi) come il web check in, il supplemento per pagamento con carta di credito e l’Iva sui voli nazionali, che sono a tutti gli effetti costi integranti del biglietto aereo, ma non vengono presentati come tali fin dall’inizio. E poi altre questioni, come il costo eccessivo di alcuni servizi: il rimborso in caso di disguidi post-vendita, di variazioni di dati del viaggiatore, così come l’assenza di traduzione in italiano di alcune informazioni.

Pilastro della tutela del consumatore, la corretta informazione è al centro del provvedimento dell’Agcm, che non la interpreta come l’adempimento di una condizione formale da parte della compagnia aerea, ma come l’effettiva comprensione da parte del consumatore di tutte le condizioni di acquisto, presupposto di una scelta pienamente consapevole.

Su questo argomento, la Commissione europea ha appena pubblicato la relazione 174 del 2011, sull'applicazione del Regolamento 261 del 2004, la normativa di base in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri, proprio per indicare quali sono gli ostacoli all’effettiva applicazione compiuta dei diritti dei passeggeri, e uno dei principali punti è proprio, ancora, la scarsa informazione rivolta ai consumatori. Ma in base a cosa si definisce quando un consumatore ha ragione a non aver capito bene?

Sempre dall’Europa viene il quadro normativo sulle pratiche commerciali scorrette, elencate nella direttiva comunitaria 29 del 2005, ora recepite nel Codice del consumo e di competenza dell’Antitrust. La direttiva distingue due macro categorie di pratiche commerciali scorrette - le ingannevoli e le aggressive - e contiene un punto molto rilevante: la definitiva codifica della definizione di consumatore medio, inteso come “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, originariamente elaborata dalla giurisprudenza europea”.

Il consumatore medio, mediamente avvertito e mediamente informato, è il parametro per definire quando una pratica commerciale è scorretta e, quindi, idonea a falsarne il comportamento economico. La direttiva spiega anche che “la nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (europea) per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie”. Questa definizione è foriera d’importanti conseguenze nel definire quali sono le condizioni informative necessarie a garantire la reale possibilità del consumatore medio di fare scelte consapevoli.

Infatti, tutta la tutela del consumatore ha il suo presupposto teorico proprio nello squilibrio, nell’asimmetria informativa, esistente tra chi compra e chi vende, e questo provvedimento dell’Agcm ci ricorda che non basta avere accesso a molte informazioni per capirle. Soprattutto se queste sono concepite proprio per non renderle comprensibili.

 

Pin It

Altrenotizie.org - testata giornalistica registrata presso il Tribunale civile di Roma. Autorizzazione n.476 del 13/12/2006.
Direttore responsabile: Fabrizio Casari - f.casari@altrenotizie.org
Web Master Alessandro Iacuelli
Progetto e realizzazione testata Sergio Carravetta - chef@lagrille.net
Tutti gli articoli sono sotto licenza Creative Commons, pertanto posso essere riportati a condizione di citare l'autore e la fonte.
Privacy Policy | Cookie Policy