Per un NO di sana e robusta Costituzione
Come autorevolmente scritto dai docenti universitari di procedura penale della Associazione Gian Domenico Pisapia, (grandissimo e compianto avvocato, tra gli autori della riforma che introdusse in Italia nel 1988 il processo accusatorio) “… se la separazione delle funzioni di accusa, difesa e giudizio è un connotato di qualunque sistema processuale che voglia dirsi autenticamente accusatorio … la modifica costituzionale insita in questa riforma rischia di portare ad un mutamento genetico del P.M., destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione ed ad un suo conseguente rafforzamento”.
Il dibattito che si è sviluppato a seguito della approvazione della Legge Costituzionale del 30.10.2025 sconta infatti proprio questa contraddizione: se dal punto di vista tecnico la fisiologia del giudizio accusatorio è fondata sulla parità delle parti processuali davanti ad un giudice terzo ed indipendente da accusa e difesa, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti licenziata dal Parlamento non offre alcun contributo alla affermazione del giusto processo prevista dall’art. 111 della Costituzione.
In altri termini le garanzie e l’esercizio del diritto di difesa sono destinati a cedere inevitabilmente il passo davanti al progressivo consolidamento del diritto penale processuale e sostanziale del “nemico”, costituito dagli innumerevoli provvedimenti liberticidi in tema di negazione del diritto di manifestazione ed espressione del pensiero ed attacco alle pratiche collettive difformi rispetto all’indirizzo di governo.
E’ la visione reazionaria della società quella che sostiene la politica in tema di sicurezza promossa dal governo Meloni, anche sulla scorta di evidenti corresponsabilità del pensiero debole del centrosinistra: per i poteri forti ed il sottobosco di colletti bianchi legati alle varie consorterie politiche e finanziarie, varrà ancora di più il sistema di immunità/impunità, mentre per gli esclusi dal banchetto il processo penale avrà le caratteristiche dello strumento volto alla difesa sociale. Evidentemente la cosiddetta democrazia liberale non può tollerare il conflitto sociale e l’opposizione politica.
D’altro canto l’eccezione normativa trasformata in strumento ordinario di regolamentazione e risoluzione delle contraddizioni non è una novità nella storia repubblicana: il potere esecutivo e quello legislativo hanno in passato delegato la Magistratura per intervenire manu militari nel contrasto alle diverse emergenze ritenute pericolose per la tenuta dell’ordine costituito (dalla stagione della lotta alla sovversione ai maxi processi organizzati per reprimere la criminalità organizzata, dalla lotta alla delinquenza di strada fino al contrasto dello spaccio di droga).
Dal periodo di Mani Pulite in poi lo scontro tra i poteri dello Stato si è fatto tuttavia sempre più feroce, proprio in base alla necessità per il Potere Politico di sottrarre a quello Giudiziario le prerogative che avevano consentito a questo di elaborare in autonomia le proprie strategie, con le conseguenti resistenze della Magistratura intera a rientrare nell’ambito della subordinazione istituzionale.
Infatti al centro del contrasto di questi giorni non può certo essere considerata la foglia di fico della separazione tra P.M e Giudici. Volendo considerare solo i dati relativi alle modifiche dell’Ordinamento Giudiziario introdotte dalla riforma Cartabia nel 2022 (che prevedeva la possibilità di decidere il passaggio da una carriera all’altra una sola volta nel percorso professionale del magistrato e, comunque, con il cambiamento della sede distrettuale – regione-) negli ultimi anni la percentuale dei passaggi è stata solo dello 0,31%.
L’elemento cruciale invece, che assume un rilievo dirimente per comprendere la finalità della riforma costituzionale Nordio/Meloni, è lo sdoppiamento dei Consigli Superiori cui dovrebbero far capo le due carriere – giudicante e requirente – con la novità rappresentata dalla introduzione di un terzo organo chiamato Alta Corte Disciplinare.
Se è già indicativo della finalità perseguita il paradossale sistema di ingresso dei membri togati in organi di rilevanza costituzionale, il quale dovrebbe avvenire tramite un’estrazione a sorte, sono davvero eloquenti i requisiti previsti per fare parte, sempre con sorteggio, della Corte Disciplinare: giudici e p.m. che hanno svolto o svolgono funzioni di legittimità-Cassazione – da sempre in maggioranza affini professionalmente ad una visione conservativa e verticistica dell’ordine giudiziario, diversa storicamente da quella espressa dai giudici di merito.
C’è poco da aggiungere. Se fosse stato effettivamente a cuore del Legislatore il rafforzamento del processo accusatorio le soluzioni sarebbero state diverse e più importanti. Tutte da adottare con legge ordinaria: ad esempio tornare allo spirito originario del codice di procedura penale, ripristinando la formazione della prova in modo orale e nel contraddittorio delle parti, impedendo l’ingresso nel fascicolo processuale delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria e dal P.M. nelle indagini preliminari. Oppure limitare la rinnovazione degli atti processuali mediante lettura dei verbali delle prove testimoniali assunte in precedenza, rendere effettivo il diritto di difesa dell’imputato aumentando le facoltà esercitabili dall’avvocato anche in relazione alla possibilità di svolgimento di accertamenti con l’ausilio di consulenti qualificati.
Nulla di tutto questo è rinvenibile nella riforma Nordio/Meloni: la modifica costituzionale è diretta ad assicurare una sostanziale omogeneità tra i Poteri dello Stato, riconoscendo la supremazia del Potere Esecutivo rispetto agli altri; basta considerare quanto già avviene alle Camere con la decretazione di urgenza su temi sensibilissimi come la sicurezza ed i voti di fiducia con cui si tacita qualunque dibattito parlamentare.
Se il referendum su questo disegno autoritario dovesse confermare con il SI la tenuta della revisione costituzionale non sono difficili da prevedere i passaggi successivi che saranno messi in campo sulla “Giustizia”: ridimensionamento con progressiva abolizione del principio di obbligatorietà dell’azione penale e sottrazione al P.M. della funzione di direzione e coordinamento delle indagini di polizia giudiziaria, che saranno svolte e concluse in piena autonomia dagli organi investigativi con relativa selezione di fatti, autori e contesti da perseguire.
Cosa ci separa a quel punto dallo stato di Polizia? La vittoria del NO significa togliere alla deriva reazionaria uno strumento pensato per essere funzionale alla compressione dei diritti fondamentali, per riportare a fare prevalere i principi di eguaglianza e libertà rispetto a quello di autorità, contro la logica e le politiche di guerra e genocidio fondate sulla impunità dei poteri forti.

