INTERCETTARE LE LIBERTA’ ?
di Cinzia Frassi

Dal caso Fazio in poi, passando per fusioni societarie, alta finanza e calciopoli,
arrivando al Principe Vittorio Emanuele di Savoia e alla neo battezzata raiopoli,
l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche ha provocato forti scossoni, capaci
di far cadere parecchi dalle loro comode poltrone. E’ indiscutibile, quindi,
la loro utilità nel contribuire alla ricerca delle prove e alle indagini
giudiziarie e non solo per i reati di criminalità organizzata o di terrorismo:
i casi ricordati ne sono chiari esempi. E’ altresì chiaro come la polemica
attorno a questi efficaci strumenti di indagine si giochi interamente sul diritto
alla privacy che s’incrocia con altri due: quello di cronaca e il conseguente
diritto dei cittadini di essere informati. Tuttavia essa si gioca anche nel
tentativo di chi ha una certa visibilità pubblica, per ragioni di politica,
affari o altro, di distrarre l’opinione pubblica dal suo giudizio inappellabile,
estraneo alle aule giudiziarie e spesso senza appello. Va da se che la "voce
intercettata" ha sui lettori un impatto più forte di altri fatti.
Pochi giorni fa, il Garante della privacy ha emesso un provvedimento generale
in materia di giornalismo ed intercettazioni telefoniche, richiamando la stampa
al rispetto delle norme del Codice di procedura penale, del Codice della privacy
e del Codice deontologico dei giornalisti. In sostanza, le norme ci sono, tutto
sta a rispettarle.
L’ultimo caso, quello del Principe, sembra ora aver scatenato reazioni allarmanti
e forse un po’ incontrollate nella misura. Dichiarazioni ed opinioni rimbalzano
dalla tv ai giornali, dando aria a concitate polemiche e richieste di interventi
urgenti destinati a guarirci dal virus terribile delle intercettazioni telefoniche,
che alla luce di alcune considerazioni appaiono fuori luogo e forse anche un
surplus non giustificabile. Qualcuno ha parlato addirittura di carcere per i
giornalisti, altri semplicemente d’imbavagliarli.
Dall’arresto del Principe e dalla successiva pubblicazione del contenuto delle
intercettazioni, gran parte della politica grida allo scandalo. Dopo la prima
reazione a caldo, nella quale ventilava un intervento urgente in materia, il
Ministro della giustizia Clemente Mastella appare ora più cauto e dichiara
di non voler essere il ministro della censura. Peccato per quel decreto ereditato
dal suo predecessore Castelli, che è entrato in vigore indisturbato il
18 giugno scorso e che mette in pericolo le fonti dell’informazione giudiziaria
e quindi il diritto dei cittadini all’informazione sancito dall’art 21 della
Costituzione.
Il decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006, riguardante "disposizioni
in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero", al
suo art. 5 dispone che i rapporti con la stampa siano tenuti dal procuratore
della Repubblica o da un magistrato dell’ufficio da lui delegato e impone il
divieto di comportamenti che possano portare alla divulgazione di atti del procedimento
coperti dal segreto, o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. I magistrati
cui siano stati affidati procedimenti giudiziari non potranno rilasciare dichiarazioni
o notizie agli organi di informazione "fino a che la sentenza non sia
passata in giudicato". Va da se che il decreto prevede a carico del
magistrato, accusato di non aver rispettato tali divieti, il procedimento disciplinare
obbligatorio. Ma i cittadini possono aspettare i tempi lunghi della giustizia?
Il codice di procedura penale prevede che gli atti di indagine compiuti dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria siano coperti dal segreto fino
a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la
chiusura delle indagini preliminari (art 329), o meglio non oltre l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, quando viene depositato il fascicolo
del pubblico ministero.
Il diritto di cronaca può quindi muoversi anche durante la fase istruttoria
di un procedimento, senza che per questo possa delinearsi un illecito da parte
della stampa nella pubblicazione di atti di indagine. Va da se che anche quel
diritto troverebbe spazio ed efficacia nel momento della formulazione dell’imputazione
e nell’eventualità di un rinvio a giudizio. Questo perché purtroppo,
intercettazioni o meno, la cronaca giudiziaria ha portato sulle pagine dei giornali
vicende gravi, se confermate nelle apposite sedi, come quelle relative all’alta
finanza, a scalate truccate e all’ipotetica responsabilità del Presidente
della Banca d’Italia Fazio. Questo ha avuto un impatto molto forte sull’opinione
pubblica e, come conseguenza, il dispiegarsi di quel giudizio di piazza
che tanto temono i personaggi pubblici, politici o uomini d’affari che siano.
Del resto in un paese democratico la funzione dell’informazione e la sua possibilità
di esprimersi consiste proprio nel consentire alle persone la conoscenza e la
formazione di un opinione circostanziata. Non credo si possa pensare di intervenire
"selezionando" in qualche modo tale possibilità, anche
perché sorgerebbe il dubbio che taluni siano interessati più alla
protezione di status che alla privacy.
Il problema diventa più delicato quando le intercettazioni coinvolgono
persone estranee ai fatti oggetto di indagine, sui quali inevitabilmente quella
piazza punta il dito, alle volte in modo superficiale e per il solo fatto che
un giornale ne abbia parlato. In questi casi non si può certo rilevare
quella essenzialità dell’informazione – che è il presupposto principale
del prevalere del diritto di informare – sul diritto alla privacy dei cittadini.
Chi è estraneo ai fatti non deve assolutamente essere nominato, questo
è certo.
Proprio il Garante della privacy nel suo intervento ha ricordato la disciplina
di protezione dei dati personali, che contempera i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà
di stampa (d. lg. N. 196/2003, codice di deontologia relativo all’attività
giornalistica). In particolare "garantisce al giornalista il diritto
all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell’essenzialità
dell’informazione; "considera quindi legittima la divulgazione di notizie
di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l’informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile per l’originalità dei fatti, o per la
qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in
cui sono avvenuti e prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti".
Il contemperamento tra diritto di cronaca e diritti fondamentali della persona
deve trovare il suo equilibrio su quel requisito dell’essenzialità dell’informazione,
che ben comprende anche la possibilità di divulgare il contenuto delle
intercettazioni telefoniche.
Un equilibrio che dovrebbe trovare un punto di appoggio anche nella presunzione
di innocenza, principio cardine del nostro ordinamento giudiziario, per il quale
ogni cittadino è colpevole solo quando e se una sentenza definitiva si
pronunci a suo carico. In Italia questo equilibrio è vanificato dai tempi
estremamente lunghi della giustizia come dai tentativi di delegittimare in modo
strumentale la sua funzione.
Il fulcro su cui cercare un equilibrio resta pur sempre il declinare i diritti
fondamentali della persona, il diritto alla privacy e il diritto di cronaca
con il diritto dei cittadini ad essere informati. La libertà di informazione
e il suo più o meno ampio respiro rappresentano il parallelo concretizzarsi
in egual misura della democrazia di un paese. Anche se questo può risultare
scomodo per alcuni.

